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Legge 53/2000: misure per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

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Presentazione delle domande entro il 28 ottobre 2011

SOGGETTI FINANZIABILI

  • Aziende private, individuali o collettive, e quelle a partecipazione o a capitale pubblico, esclusi gli enti pubblici;
  • I consorzi, i gruppi di imprese e le associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende,
    anche ove prevedano la partecipazione di enti locali cofinanziatori;
  • Altri datori di lavoro privati non esercenti attività di impresa, iscritti in pubblici registri;
  • Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie.
  • Soggetti autonomi, titolari di Impresa o liberi professionisti

PROGETTI FINANZIABILI

  1. a) forme di flessibilità di orario e dell'organizzazione del lavoro all'interno di aziende private (part-time reversibile, tele-lavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile, banca delle ore, flessibilità su turni, orario concentrato, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati...)
  2. b) formazione ed altre azioni o programmi per il reinserimento dei lavoratori/trici dopo il periodo di assenza dal lavoro per esigenze di conciliazione famiglia-lavoro (es: al rientro dal congedo di maternità, paternità o parentale)
  3. c) interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare delle lavoratrici e dei lavoratori.
    A titolo di esempio: attivazione delle convenzioni con enti terzi per l'erogazione di servizi (es. ludoteche, centri estivi, centri per anziani ...), voucher per la fruizione dei servizi stessi.
    Prevista anche la possibilità di attivare reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali.
  4. d) soggetti autonomi, titolari di Impresa o liberi professionisti

DESTINATARI
Lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, inclusi i Dirigenti, soci lavoratori e lavoratrici di società cooperative, lavoratori e lavoratrici in somministrazione e titolari di collaborazione coordinata e continuativa a condizione che abbiano esigenze di conciliazione famiglia-lavoro legate a figli minori, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

ACCORDO SINDACALE
È indispensabile un accordo contrattuale a sostegno del progetto. Si intende per "accordo contrattuale" l'accordo sindacale tra l'azienda e le associazioni territoriali o aziendali.
Nel caso di datori che occupino alle loro dipendenze meno di 15 prestatori di lavoro, è sufficiente l'accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato.

CONTRIBUTO MASSIMO
500.000 euro a progetto, a fondo perduto.

COSTI AMMISSIBILI
I contributi erogati si riferiscono a costi effettivamente sostenuti dall'azienda per attuare le azioni di progetto e riguardano il costo del lavoro, di strumentazione, spesa per docenti, costo per studi di progettazione e fattibilità del progetto.
Sono riconosciuti i costi di preparazione e di gestione del progetto nel limite del 15% del finanziamento richiesto.

SOSTITUZIONE O COLLABORAZIONE IN FAVORE DI SOGGETTI AUTONOMI
Sono finanziati anche i progetti di sostituzione o collaborazione in favore di soggetti autonomi, titolari di Impresa o liberi
professionisti con esigenze di conciliazione legate alla maternità o alla presenza di figli minori o figli disabili. L'importo
massimo finanziabile è in questo caso di € 35.000,00.

SCADENZE 2011
Sono previste per il 2011 due scadenze: 13 luglio, 28 ottobre.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
40% del contributo ammesso al finanziamento viene erogato, a titolo di anticipo, subito dopo la comunicazione di accoglimento della domanda. Il saldo viene corrisposto alla conclusione di tutte le azioni progettuali.
Progetti soggetti a valutazione da parte del Dipartimento per le Politiche della Famiglia

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