Il punto sulla fatturazione elettronica e regime sanzionatorio

Con il termine della moratoria delle sanzioni anche per i soggetti mensili, facciamo il punto della situazione in merito alla fatturazione elettronica, riprendendo le differenze di emissione tra la fattura immediata e differita e riepilogando le sanzioni applicabili in caso di omessa o tardiva fatturazione.

Emissione delle fatture

Fatture immediate

Dallo scorso 1° luglio 2019 le fatture immediate, sia elettroniche che cartacee, devono essere emesse entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Si ricorda che l’operazione si considera effettuata:

  • per le cessioni di beni immobili alla stipula del contratto e per le cessioni di beni mobili nel momento della consegna o spedizione
  • per le prestazioni di servizi all’atto del pagamento del corrispettivo.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati, o indipendentemente da essi, sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Con l’ultima circolare sul tema, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le fatture elettroniche non è necessario indicare in modo separato la data di effettuazione dell’operazione, anche se diversa dalla data di emissione, poiché quest’ultima corrisponde alla data di trasmissione che è tracciata dal SdI. La data da riportare sul documento deve essere quella di effettuazione dell’operazione.

Fatture differite

La fattura differita deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da ddt o documento equipollente e per le prestazioni di servizio individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare e nei confronti del medesimo soggetto.

Nella fattura differita la data da indicare sul documento non necessariamente deve essere quella dell’ultima operazione, ma può anche essere convenzionalmente riportata la data di fine mese. La fattura può poi essere trasmessa al SdI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In caso di prestazioni di servizi la fattura differita può essere emessa solo se si è verificato l’incasso del corrispettivo. Quindi, una fattura relativa a prestazioni di servizi eseguite e non ancora incassate non può mai essere una fattura differita, ma è sempre una fattura immediata.  In questo caso il momento di effettuazione è rappresentato dalla data in cui decidiamo di emettere la fattura che può essere una qualsiasi data antecedente l’incasso del corrispettivo e dalla quale si devono conteggiare i 12 giorni per la trasmissione al SdI.


Regime sanzionatorio

Lo scorso 30 giugno è terminato il periodo di moratoria delle sanzioni per i soggetti con liquidazioni trimestrali e per i soggetti con liquidazioni mensili il 30 settembre.

A partire da tali date sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o tardiva fatturazione che si possono riassumere nella seguente tabella:

Tipologia di violazione

Sanzione

Omessa o tardiva emissione di una fattura relativa ad operazioni imponibili se la violazione ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Dal 90 al 180% dell’imposta con un minimo di 500 euro.

Omessa o tardiva emissione di una fattura se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (es. fattura non contenente tutti i dati previsti per legge).

Da 250 a 2.000 euro

Omessa o tardiva emissione di una fattura inerente ad operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad IVA, reverse charge.

Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro.

Se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito da euro 250 a euro 2.000.

Si ricorda che è sanzionabile anche il cessionario/committente che abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura fiscalmente valida. In questo caso la sanzione è pari al 100% dell’imposta con un minimo di 250 euro.